IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   A scioglimento della riserva formulata rileva;
   In  data 19 novembre 1997 il Procuratore della Repubblica presso la
 pretura di Latina chiedeva al giudice per le indagini preliminari  di
 sollevare  questione di costituzionalita' dell'art. 7, u.c., legge n.
 47/1985, sotto il profilo  degli  artt.  3,  24  e  103  della  Carta
 costituzionale, cosi' argomentando:
     "letta  la  sentenza  n.  226/1997 della pretura circondariale di
 Latina, emessa nei confronti di Marzano Pietro  Carmine  nato  il  15
 luglio  1923  a  Monte  S.  Biagio,  divenuta  esecutiva  in  data 19
 settembre  1997  ed  inoltrata  a  quest'ufficio   per   l'esecuzione
 dell'ordine di demolizione con esplicito riferimento alla sentenza 24
 luglio-2 agosto n. 15, Corte di cassazione, sezioni unite penali;
   Considerato che l'art. 7, legge n. 47/1985 prevede, in  alternativa
 alla  demolizione  delle  opere abusivamente eseguite, l'acquisizione
 delle stesse al  patrimonio  degli  enti  territoriali,  acquisizione
 questa  che verrebbe ad essere preclusa nel caso di demolizione posta
 in essere  dall'a.g.,  con  la  conseguente  inevitabile  menomazione
 patrimoniale derivante dall'ente stesso;
   Rilevato altresi' che, qualora si ritenesse (come la sentenza della
 Suprema Corte mostra tuttora da ritenere) che l'ordine di demolizione
 non  costituisca  pena accessoria, bensi' atto integrativo del potere
 della p.a., per il caso della sua inerzia e che  ugualmente  (sebbene
 non  costituisca pena accessoria ai sensi dell'art. 662 c.p.c.) debba
 essere eseguito dal  p.m.,  conseguentemente  verrebbe  a  porsi  una
 situazione  di  disuguaglianza  non fondata ragionevolmente, ai sensi
 dell'art.    3  Cost.  tra  i  soggetti  nei  confronti   dei   quali
 l'esecuzione dell'ordine di demolizione avvenga ad opera del comune e
 quelli nei confronti dei quali l'esecuzione avvenga secondo le regole
 poste dal libro X del codice di procedura, dal momento che il sistema
 di  garanzie  e gravami contemplati nei confronti dei provvedimenti e
 dell'attivita' amministrative non troverebbe applicazione nel secondo
 caso; con la possibilita' ulteriore di conflitti quale quello che  si
 verrebbe  a creare, a mero titolo di esempio, nel caso in cui, venuto
 meno ad opera della giustizia amministrativa l'ordine di  demolizione
 concretamente adottato dall'ente territoriale, lo stesso ordine (pure
 espressione  di  un  potere  amministrativo, secondo la Suprema Corte
 anche anteriormente alla recente sentenza a sezioni  unite)  venissse
 ad  essere  emesso  dal giudice ordinario e sottratto alla cognizione
 del giundice amministrativo";
   Preso  atto della questione sollevata, questo giudice rileva che la
 stessa appare pertinente, in quanto si verte nel caso di specie nella
 applicazione dell'art. 7 della legge n. 47/1985, e non manifestamente
 infondata, con riferimento alla violazione degli artt. 3,  24  e  103
 della Carta costituzionale.
   E  invero va considerato che l'applicazione dell'art. 7 della legge
 n. 47/1985 da parte della A.G.O. lede il principio della  separazione
 dei   poteri   in   quanto  attribuisce  surrettiziamente  ad  organi
 giurisdizionali  poteri   di   competenza   primaria   dell'Autorita'
 amministrativa,  alla  quale  e'  attribuita  in  via  principale  ad
 esclusiva la tutela del territorio, tanto piu'  quando  si  consideri
 che  la  demolizione  -  alla  luce  della  sentenza  della  Corte di
 cassazione, sezioni unite, 19 giugno 1996 - e' stata qualificata pena
 accessoria di natura, quindi, giurisdizionale e come  tale  idonea  a
 violare  l'autonomia della p.a.  Questa, invero, di fronte all'ordine
 impartito dal giudice penale, viene messa  nella  condizione  di  non
 poter  operare  in  una materia di sua esclusiva competenza. Va a tal
 proposito rilevato come, a  causa  dei  tempi  biblici  che  regolano
 l'attivita'  amministrativa e del diverso modo in cui si procede alla
 valutazione degli interessi, sia del tutto probabile che l'ordine  di
 demolizione impartito dal giudice penale intervenga prima che la p.a.
 abbia  potuto assumere una qualsiasi decisione in merito all'immobile
 abusivo, che ben potrebbe, per motivi economici o ambientali  o  piu'
 tecnicamente  amministrativi  (la  cui  valutazione  e'  preclusa  al
 giudice ordinario) essere acquisito al patrimonio dell'ente  pubblico
 cui   spetta  la  tutela  del  territorio  o  essere  lasciato  nella
 disponibilita' del proprietario  previo  pagamento  di  una  somma  a
 titolo di sanzione pecuniaria o essere ridotto in pristino stato.
   In  questa prospettiva il provvedimento di demolizione disposto dal
 giudice ordinario altro non costituirebbe che una interferenza  della
 A.G.O.  nella  sfera  di  attribuzione della p.a., caratterizzandosi,
 cosi', non  gia'  come  autonomo  provvedimento  ablatorio,  assunto,
 pero',   al   di   fuori  delle  garanzie  proprie  del  procedimento
 amministrativo.
   Appare dunque evidente  che  l'ordine  di  demolizione  quale  pena
 accessoria  - e sul punto la Corte adita potrebbe interloquire con un
 abiter dictum - non puo'  essere  considerato  di  natura  suppletiva
 rispetto ai poteri della p.a.. la quale, come e' noto, puo' agire con
 provvedimenti autoritativi di urgenza e di immediata esecuzione, onde
 i compiti che quest'ultima e' chiamata a svolgere - istituzionalmente
 il  governo  del  territorio  -  vengono  ad  essere  compressi,  con
 conseguente violazione dei  diritti  del  cittadino  di  fronte  alla
 legge,  sia  con  riguardo  alla  tutela dei propri interessi - nella
 specie interessi legittimi, che non possono essere  fatti  valere  in
 sede  di  giurisdizione ordinaria, neppure nella fase esecutiva - sia
 con   riferimento   alla   impossibilita'   di   adire   il   giudice
 amministrativo,  in cio' concretizzandosi la violazione dell'art. 103
 della Costituzione.